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Articolo 56 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (DOPPIONE) (DIP)

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Donazioni

Dispositivo dell'art. 56 DIP

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.

2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.

3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.

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