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Articolo 35 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (DOPPIONE) (DIP)

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Riconoscimento di figlio

Dispositivo dell'art. 35 DIP

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se pił favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.

2. La capacitą del genitore di fare il riconoscimento č regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento č regolata dalla legge dello Stato in cui esso č fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

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