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Articolo 30 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (DOPPIONE) (DIP)

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Rapporti patrimoniali tra coniugi

Dispositivo dell'art. 30 DIP

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi č cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile č valido se č considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo č stato stipulato.

3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera č opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilitā č limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicitā prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

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