1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi č cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile č valido se č considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo č stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera č opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilitā č limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicitā prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.