1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono pił sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento pił stretto.