1. (1)Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalità di cui al comma 3. Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo(2).
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1(2).
3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico-finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo(3).
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.