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Articolo 16 Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Norma finanziaria

Dispositivo dell'art. 16 Decreto "Semplificazioni bis"

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, commi da 1 a 5-bis e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

  1. a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  2. b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  3. c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
  4. 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 annui a decorrere dall'anno 2023;
  5. 2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
  6. 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
  7. 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per l'anno 2022;
  8. 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
  9. 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
  10. 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
  11. 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
  12. 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
  13. 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
  14. 11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
  15. 12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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