1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l’anno 2023 e in 992 milioni di euro per l’anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l’anno 2023 e a 232 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l’anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l’anno 2023 e a 760 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l’anno 2023 e a 180 milioni per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 44.