1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";
- b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".
2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.
3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;
- b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".