1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
- «1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.».
1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.