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Articolo 47 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Commissioni territoriali di conciliazione

Dispositivo dell'art. 47 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, le parti potranno esperire, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso una sede delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro o delle OO.SS. territoriali dei lavoratori facenti capo alle Associazioni e Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto.
2. Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di un’Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un’Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.
3. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° comma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.

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