1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
2. Ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori e ciascuna Associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 35, 36 e 38.
2. Ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori e ciascuna Associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 35, 36 e 38.