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Articolo 23 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Diritto allo studio

Dispositivo dell'art. 23 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.

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