1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2022 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio(1)(2).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dal D. L. 31 dicembre 2020, n. 183, art. 1, comma 1.
(2)
Tale comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.