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Articolo 31 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Revisione legale dei conti

Dispositivo dell'art. 31 Codice del terzo settore

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
  2. b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;
  3. c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità(1).

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Note

(1) Le lettere a) b), c) del comma 1 sono state modificate dall'art. 4, comma 1, lettera f) della L. 4 luglio 2024, n. 104.

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