1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità(1).
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.