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Articolo 48 Codice della protezione civile

(D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

[Aggiornato al 14/07/2024]

Abrogazioni

Dispositivo dell'art. 48 Codice della protezione civile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  2. b) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
  3. c) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  4. d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
  5. e) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  6. f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  7. g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
  8. h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
  9. i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
  10. l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
  11. m) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
  12. n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  13. o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

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