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Articolo 473 bis 41 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma della domanda

Dispositivo dell'art. 473 bis 41 Codice di procedura civile

(1)Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473 bis 12 e 473 bis 13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 41 Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa della forma della domanda, disponendo che questa deve essere proposta mediante ricorso nel quale, oltre a quanto previsto dagli artt. 473 bis 12 e 473 bis 13 c.p.c., dovranno essere indicati gli eventuali procedimenti, definiti o ancora pendenti, relativi alle condotte di abuso o violenza.
Con il termine “procedimento” ci si riferisce a qualsivoglia giudizio o processo instaurato sia davanti all'Autorità Giudiziaria penale, civile o minorile, sia innanzi alla Pubblica Autorità, quale può essere il Questore.

Grande importanza assume il contenuto dell'art. 64 delle disp. att. c.p.c., ove si prevede il passaggio degli atti dei procedimenti penali al giudice civile, norma questa che deve essere letta in combinato disposto con il secondo comma della norma in esame, in cui si prevede che al ricorso debba essere allegata copia di eventuali verbali di assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, copia dei provvedimenti relativi alle parti ed al minore emessi dall'Autorità Giudiziaria (civile, penale, minorile) o da altra Pubblica Autorità.

Dovrà, poi, essere allegato anche ogni altro accertamento svolto dalla parte che instaura il procedimento, ovvero qualunque allegazione che possa contenere elementi utili al fine di provare la violenza o l'abuso.
Non è richiesto, invece, di depositare tutti gli atti penali, tenuto conto che solo alcuni possono avere rilevanza per il giudice civile, ma non si esclude che il difensore depositi ogni atto che ritenga utile per offrire la prova della sussistenza delle violenze allegate.

L'onere della prova viene posto a carico della parte che lamenta di essere vittima di violenza o di abuso, ma ogni altra parte processuale, compreso il Pubblico Ministero, è tenuta ad allegare i provvedimenti ed ogni altro atto dal quale si possano desumere elementi di prova volti all'accertamento della sussistenza e della fondatezza delle allegazioni di violenza ed abuso per cui si agisce in tutela.

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