La norma in esame si occupa della forma della domanda, disponendo che questa deve essere proposta mediante ricorso nel quale, oltre a quanto previsto dagli artt.
473 bis 12 e
473 bis 13 c.p.c., dovranno essere indicati gli eventuali procedimenti, definiti o ancora pendenti, relativi alle condotte di abuso o violenza.
Con il termine “procedimento” ci si riferisce a qualsivoglia giudizio o processo instaurato sia davanti all'
Autorità Giudiziaria penale, civile o minorile, sia innanzi alla Pubblica Autorità, quale può essere il Questore.
Grande importanza assume il contenuto dell'
art. 64 delle disp. att. c.p.c., ove si prevede il passaggio degli atti dei procedimenti penali al giudice civile, norma questa che deve essere letta in combinato disposto con il secondo comma della norma in esame, in cui si prevede che al
ricorso debba essere allegata copia di eventuali verbali di assunzione di
sommarie informazioni e di prove testimoniali, copia dei provvedimenti relativi alle parti ed al
minore emessi dall'Autorità Giudiziaria (civile, penale, minorile) o da altra Pubblica Autorità.
Dovrà, poi, essere allegato anche ogni altro accertamento svolto dalla parte che instaura il procedimento, ovvero qualunque allegazione che possa contenere elementi utili al fine di provare la violenza o l'abuso.
Non è richiesto, invece, di depositare tutti gli atti penali, tenuto conto che solo alcuni possono avere rilevanza per il giudice civile, ma non si esclude che il
difensore depositi ogni atto che ritenga utile per offrire la prova della sussistenza delle violenze allegate.
L'
onere della prova viene posto a carico della parte che lamenta di essere vittima di violenza o di abuso, ma ogni altra parte processuale, compreso il
Pubblico Ministero, è tenuta ad allegare i provvedimenti ed ogni altro atto dal quale si possano desumere elementi di prova volti all'accertamento della sussistenza e della fondatezza delle allegazioni di violenza ed abuso per cui si agisce in tutela.