Il sistema delle preclusioni delineato dagli artt.
473 bis 14 e
473 bis 17 c.p.c. in ordine a domande ed eccezioni e alle relative allegazioni probatorie nel nuovo rito unitario, non può non tenere conto della particolare materia familiare, caratterizzata prevalentemente da diritti sostanziali indisponibili.
Di ciò si è difatti preoccupato il legislatore della Riforma, disponendo al primo comma della norma in esame che le decadenze processuali operano e influiscono esclusivamente per le domande relative a diritti disponibili e non per quelle relative a diritti indisponibili.
Il secondo comma a sua volta precisa che se le novità concernono l’affidamento e/o il
mantenimento dei figli minori, alle parti è consentito introdurre domande nuove e nuovi
mezzi di prova, senza alcun limite temporale, trattandosi inequivocabilmente di diritti indisponibili.
Se le novità scaturiscono da mutamenti nelle circostanze fattuali o da nuovi accertamenti istruttori, le parti possono anche proporre nuove domande (con i relativi nuovi mezzi di prova) aventi ad oggetto il contributo economico in proprio favore nonché a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
In questo secondo caso, tuttavia, è previsto un termine preclusivo, il quale viene fissato nella
prima difesa utile successiva e comunque non oltre la
precisazione delle conclusioni.
Va osservato che le riaperture per i nuovi accertamenti istruttori sono consentite senza che occorra alcuna autorizzazione de giudice
Infine, occorre osservare che, in conformità all’intangibile principio del
contraddittorio e sebbene la norma nulla disponga al riguardo, dovrà concedersi alla controparte un
termine per ribadire alle nuove domande.