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Articolo 473 bis 19 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nuove domande e nuovi mezzi di prova

Dispositivo dell'art. 473 bis 19 Codice di procedura civile

(1)Le decadenze previste dagli articoli 473 bis 14 e 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 19 Codice di procedura civile

Il sistema delle preclusioni delineato dagli artt. 473 bis 14 e 473 bis 17 c.p.c. in ordine a domande ed eccezioni e alle relative allegazioni probatorie nel nuovo rito unitario, non può non tenere conto della particolare materia familiare, caratterizzata prevalentemente da diritti sostanziali indisponibili.
Di ciò si è difatti preoccupato il legislatore della Riforma, disponendo al primo comma della norma in esame che le decadenze processuali operano e influiscono esclusivamente per le domande relative a diritti disponibili e non per quelle relative a diritti indisponibili.

Il secondo comma a sua volta precisa che se le novità concernono l’affidamento e/o il mantenimento dei figli minori, alle parti è consentito introdurre domande nuove e nuovi mezzi di prova, senza alcun limite temporale, trattandosi inequivocabilmente di diritti indisponibili.
Se le novità scaturiscono da mutamenti nelle circostanze fattuali o da nuovi accertamenti istruttori, le parti possono anche proporre nuove domande (con i relativi nuovi mezzi di prova) aventi ad oggetto il contributo economico in proprio favore nonché a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
In questo secondo caso, tuttavia, è previsto un termine preclusivo, il quale viene fissato nella prima difesa utile successiva e comunque non oltre la precisazione delle conclusioni.
Va osservato che le riaperture per i nuovi accertamenti istruttori sono consentite senza che occorra alcuna autorizzazione de giudice

Infine, occorre osservare che, in conformità all’intangibile principio del contraddittorio e sebbene la norma nulla disponga al riguardo, dovrà concedersi alla controparte un termine per ribadire alle nuove domande.

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