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Articolo 473 bis 6 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rifiuto del minore a incontrare il genitore

Dispositivo dell'art. 473 bis 6 Codice di procedura civile

(1)Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale(2)(3).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"
(3) Si conferma l’impegno della Riforma di dedicare molto attenzione al tema del minore nei casi di suo rifiuto di incontrare uno o entrambi i genitori e nei casi di violenza domestica, e ciò in considerazione dell’allarme sociale e giudiziario di preservare i minorenni da ogni forma di conflitto endo-familiare, oltre che da ogni forma di violenza.

Spiegazione dell'art. 473 bis 6 Codice di procedura civile

Questa norma costituisce una conferma dell’impegno che il legislatore della Riforma ha cercato di mantenere, ovvero quello di prestare particolare attenzione al tema dei minori in caso di loro rifiuto ad incontrare uno o entrambi i genitori e nei casi di violenza domestica, volendo così preservare i minori da ogni forma di violenza e conflitto endo familiare.
In tali casi, dunque, si dispone che il giudice debba procedere direttamente all’ascolto del minore, ascolto che non potrà essere delegato ad un ausiliario o ad un consulente esperto, i quali potranno eventualmente affiancarlo nella conduzione dell’esame.
Viene tra l’altro precisato che in caso di rifiuto del minore ad incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice debba, senza ritardo, assumere sommarie informazioni sui motivi del rifiuto, potendo disporre l’abbreviazione dei termini processuali, alla luce dell’urgente necessità di provvedere quanto prima alla messa in sicurezza e alla protezione psico-fisica del minore, compreso anche il ripristino dei suoi legami familiari.

L’applicazione delle sopra citate disposizione viene estesa, in forza di quanto previsto all’ultimo comma, a tutte quelle situazioni e procedimenti in cui siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il permanere di un rapporto equilibrato e continuativo con il minore e l’altro genitore, o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

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