Questa norma costituisce una conferma dell’impegno che il legislatore della Riforma ha cercato di mantenere, ovvero quello di prestare particolare attenzione al tema dei minori in caso di loro rifiuto ad incontrare uno o entrambi i genitori e nei casi di violenza domestica, volendo così preservare i minori da ogni forma di violenza e conflitto endo familiare.
In tali casi, dunque, si dispone che il giudice debba procedere direttamente all’ascolto del minore, ascolto che non potrà essere delegato ad un
ausiliario o ad un consulente esperto, i quali potranno eventualmente affiancarlo nella conduzione dell’esame.
Viene tra l’altro precisato che in caso di rifiuto del
minore ad incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice debba, senza ritardo, assumere sommarie informazioni sui motivi del rifiuto, potendo disporre l’abbreviazione dei termini processuali, alla luce dell’urgente necessità di provvedere quanto prima alla messa in sicurezza e alla protezione psico-fisica del minore, compreso anche il ripristino dei suoi legami familiari.
L’applicazione delle sopra citate disposizione viene estesa, in forza di quanto previsto all’ultimo comma, a tutte quelle situazioni e procedimenti in cui siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il permanere di un rapporto equilibrato e continuativo con il minore e l’altro genitore, o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.