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Articolo 247 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divieto di testimoniare

Dispositivo dell'art. 247 Codice di procedura civile

[Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti, o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia] (1).

Note

(1) Con sentenza n. 248 del 23 luglio 1974 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo.

Brocardi

Etiam iure civili, domestici testimonii fides improbatur
Testis idoneus pater filio, aut filius patri, non est

Massime relative all'art. 247 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11635/1997

In materia di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, essendo un principio siffatto privo di riscontri nell'attuale ordinamento, tenuto conto che venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi che il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per il solo fatto della esistenza di vincoli familiari con le parti.

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