[Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti, o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia] (1).
Note
(1)
Con sentenza n. 248 del 23 luglio 1974 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo.