Il divieto contenuto nella norma in commento trova il suo fondamento nel fatto che il giuramento suppletorio (ed estimatorio) sono mezzi di prova affidati esclusivamente all'iniziativa del giudice, che adotta la sua decisione sulla base di una valutazione del tutto discrezionale. Il legislatore non ha potuto quindi consentire che le parti possano sovrapporre la loro volontà a quella dell'organo giudicante. Esse, tuttavia, possono provocare la revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento, proponendo relativa istanza in cui venga addotta l'assenza delle condizioni richieste dalla legge per l'ammissione di quel mezzo di prova.