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Articolo 804 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Atti pubblici ricevuti all'estero

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 804 Codice di procedura civile

È stato abrogato dall'art.73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

[L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.]

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