Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto (1) (2).
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.
Note
(1)
Dall'analisi della norma, si evince che il giudice ha il più ampio potere discrezionale in ordine alla scelta delle modalità con cui procedere all'esame del soggetto, potendo scegliere quali domande porre e se nominare o meno un interprete.
(2)
E' bene precisare che le persone affette da minorazioni godono di una ampia libertà di scelta per quanto riguarda la forma delle risposte da fornire al giudice.