[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto(1).]
Note
(1) Il legislatore del '42 muovendo da una sorta di campanilismo a favore della giurisdizione italiana ne aveva escluso la derogabilità convenzionale salvo che si trattasse di procedimenti relativi ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero ed un cittadino italiano che non fosse, però, né residente né domiciliato in Italia. Con la L. 218/1995 il legislatore ha superato tale limitazione, prevedendo la possibilità per le parti di derogare alla giurisdizione italiana, alla sola condizione che la deroga sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili.