1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
2. Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
- a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità;
- b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
- c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- d) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.