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Articolo 200 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Casi di opposizione

Dispositivo dell'art. 200 Codice di giustizia contabile

1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

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