1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.
2. Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell'articolo 99.