1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 85 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.