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Articolo 188 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione

Dispositivo dell'art. 188 Codice di giustizia contabile

1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio.

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