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Articolo 180 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Deposito dell'atto di impugnazione

Dispositivo dell'art. 180 Codice di giustizia contabile

1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni(1)(2).

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 6, comma 3, lettera b), del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 82 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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