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Articolo 177 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale

Dispositivo dell'art. 177 Codice di giustizia contabile

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione.

3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di queste ultime.

4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.

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