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Articolo 170 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Appello in materia pensionistica

Dispositivo dell'art. 170 Codice di giustizia contabile

1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita.

3. Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.

4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 77 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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