1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.
2. [Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.](1)
3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria(2).