1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando:
- a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia;
- b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;
- c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.