1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.
2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d'ufficio.
3. La segreteria della sezione dà comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.
4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.
5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità.