1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.