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Articolo 130 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ambito di applicazione e procedimento

Dispositivo dell'art. 130 Codice di giustizia contabile

1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.

3. La richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero.

4. La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.

5. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite. Egualmente procede se il convenuto, nell'atto di parte, prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata.

6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno. In appello è comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo.

7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.

8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.

9. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.

10. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il rito ordinario.

11. Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai sensi dei commi 1 e 2, il collegio ne tiene conto nel provvedere sulle spese.

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