1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione.
2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.
3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza istruttoria, è letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.
4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31. La sentenza è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
5. La segreteria dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.