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Articolo 126 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fissazione dell'udienza di trattazione

Dispositivo dell'art. 126 Codice di giustizia contabile

1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto č comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

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