1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:
- a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
- 1) alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;
- 2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale(1);
- b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.
2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.