1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.
2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
3. Se la correzione č chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.
4. Se la correzione di una sentenza č chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che č annotata sull'originale del provvedimento.