1. [La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.](1)
2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.