Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 88 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fissazione dell'udienza

Dispositivo dell'art. 88 Codice di giustizia contabile

1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90.

2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione dell'atto di citazione.

3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.

5. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del pubblico ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio, è notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica.

6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica certificata del presunto responsabile, può essere effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'articolo 6.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!