1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.
2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.
3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.
4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.
5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria della stessa(1).
6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di citazione ovvero disporre l'archiviazione.