1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.
2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:
- a) l'esibizione di documenti;
- b) audizioni personali;
- c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
- d) il sequestro di documenti;
- e) consulenze tecniche.