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Articolo 49 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Nullità della sentenza

Dispositivo dell'art. 49 Codice di giustizia contabile

1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

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