Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 25 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Commissario ad acta

Dispositivo dell'art. 25 Codice di giustizia contabile

1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.

1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso(1).

Note

(1) Tale comma è stato inserito dall'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!