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Articolo 21 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Astensione

Dispositivo dell'art. 21 Codice di giustizia contabile

1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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