1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.