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Articolo 41 bis Codice delle pari opportunità

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Vittimizzazione

Dispositivo dell'art. 41 bis Codice delle pari opportunità

1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

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