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Articolo 34 Codice delle pari opportunitā

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Divieto di discriminazione nelle carriere militari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 34 Codice delle pari opportunitā

Articolo abrogato dal D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

[1. Lo stato giuridico del personale militare femminile č disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

2. L'avanzamento del personale militare femminile č disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

3. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.]

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