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Articolo 28 Codice delle pari opportunità

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Divieto di discriminazione retributiva

Dispositivo dell'art. 28 Codice delle pari opportunità

1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.

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